
Bonus ECM - Il ricorso alla formazione individuale permette di acquisire crediti ECM
Con la formazione individuale hai diritto ad ottenere crediti ECM per assolvere l'obbligo formativo.
Scopri di piùLa Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato, in data 08/06/2022, la lista di attività facenti parte della formazione individuale che prevedono, al pari della classica attività di partecipazione ai corsi erogati dai Provider, l’acquisizione di crediti formativi; nello specifico:
Attività di ricerca scientifica
- Pubblicazioni scientifiche: I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding).
- 1 credito (se in posizione non preminente).
Tutoraggio individuale
- I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie;
- il direttore del coordinamento;
- il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Attività di formazione individuale all’estero
- Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all’estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione. Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento. È definita formazione individuale all’estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada’.
Attività di autoformazione
L'attività di autoformazione consiste nella lettura di:
- riviste scientifiche
- capitoli di libri e di monografie
- manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico
- ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni e Ordini di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Svolgendo una o più delle seguenti attività si avrà diritto all’acquisizione di crediti formativi ecm che permetteranno ai professionisti sanitare di maturare crediti senza seguire le attività erogate dai Provider.
Per il triennio 2020/2022 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennaletenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. Per richiedere tali riconoscimenti è necessario fare richiesta tramite la propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.
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